martedì 20 luglio 2010

Cascine patrimonio storico

Se lo Statuto comunale a Brembio è sovente disatteso, e non solo per il comma che riguarda la salvaguardia della biodiversità - faccio un esempio per tutti, ma altri si potrebbero fare: c'è un preciso articolo che prevede l'istituzione della Commissione pari opportunità, dalla sua approvazione mai istituita - è sperabile che altrettanto non succeda con il Piano di governo del territorio, il PGT, che contiene molte prescrizioni che dovrebbero garantire il miglioramento del territorio, in particolare per quanto riguarda gli insediamenti rurali delle cascine.
Poiché Fatti e Parole, il foglio settimanale che tratta delle vicende di questo piccolo paese lodigiano, è in vacanza e riprende questo blog, è mia intenzione dare spazio qui, nei «ritagli di tempo», ad alcuni aspetti del Piano, in modo da renderlo uno strumento familiare a quanto fossero interessati tra quelli che seguono le mie annotazioni quotidiane. Il progetto è quello di informare sui contenuti del cosiddetto Piano delle Regole e nel contempo evidenziare le schede delle cascine che sono un patrimonio storico di Brembio. Gli articoli, così come le tavole delle schede si succederanno in modo alquanto casuale, poiché non c'è nessuna tesi preconcetta da dimostrare, ma soltanto un desiderio di fare informazione.
Il documento di riferimento è il Piano delle Regole - Norme Tecniche Insediamenti Rurali. E un buon inizio è l'articolo 9 che tratta degli «elementi storici, artistici ed ambientali da salvaguardare». Vediamo cosa dice.
Al comma 1 stabilisce che: «Tutti gli elementi di valore storico, architettonico, pittorico, scultoreo o semplicemente decorativo che costituiscano comunque documento significativo per la storia e la cultura locali sono vincolati alla conservazione in loco, ove questo non sia sconsigliato da superiori ragioni di salvaguardia, e al rinnovo. In ogni intervento dovrà essere perciò posta particolare attenzione affinché siano salvaguardate e valorizzate le caratterizzazioni formali interne ed esterne, siano esse di proprietà pubblica o privata, quali porticati, loggiati, volte, portali, contorni di finestre, colonne, scale, balaustre e ringhiere, soffitti e pavimenti, camini, ghiere di pozzi, fontane, edicole, elementi di arredo esterni, orti e giardini con le eventuali murature di confini, pavimentazioni di cortili, porticati e strade. Ove tali elementi non fossero oggetto di prescrizioni specifiche, sono affidati alla scelta del tecnico progettista la loro valorizzazione e l'inserimento nell'intervento complessivo». È evidente che se si fa mente locale ad alcune situazioni, peraltro ben note in paese, questa norma chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati. Ma evidentemente non è possibile attribuire a chi ha approvato oggi il Piano colpe di un passato anche se non molto lontano. La cosa importante è che la norma ora ed in futuro venga tassativamente fatta rispettare. Questo è l'auspicio.
Il comma 2 recita: «Sarà comunque facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, imporre prescrizioni particolari in ordine ad eventuali elementi, sia strutturali che decorativi, compresi nell'immobile oggetto di intervento. Quando nel corso dei lavori dovessero emergere elementi di interesse storico, architettonico ed ambientale, il titolare del Permesso di costruire o Autorizzazione, ovvero il Direttore dei lavori o comunque chiunque ne venisse a conoscenza, è tenuto a darne immediato avviso al Sindaco e agli Enti competenti per i relativi accertamenti e i successivi provvedimenti. All'atto dei ritrovamenti le persone sopra indicate, nonché l'esecutore dei lavori, dovranno immediatamente adottare le opportune ed adeguate cautele per la salvaguardia dei reperti, fermi restando i controlli e le successive determinazioni degli Enti competenti. Nell'ipotesi di danno o di pericolo di danno ad un bene culturale o ambientale anche per cause accidentali ed in assenza di opere edilizie, i proprietari sono tenuti a farne immediata segnalazione all'Amministrazione Comunale e agli Enti competenti». Il secondo comma, in sintesi, attribuisce al sindaco una particolare responsabilità in merito alla conservazione delle caratteristiche degli edifici ed ai proprietari o al responsabile dell'intervento l'obbligo del rispetto degli elementi di interesse storico, architettonico e ambientale e soprattutto l'obbligo dell'avviso immediato alle autorità in caso che nuovi reperti fossero ritrovati durante i lavori. L'obbligo infine del proprietario di comunicazione del danno subito da un bene anche per cause accidentali ed in assenza di opere edilizie.
E veniamo ad una prima scheda riguardante le cascine. Cominciamo con la Cascina Sabbiona.
Per comprendere la legenda, la «Classe 4 - rinnovo edilizio a volumetria definita» comprende edifici e/o parti di edificio di cui è prevista la ridefinizione formale e volumetrica mediante demolizione e ricostruzione nei limiti planimetrici, volumetrici e di profilo previsto dal Piano. L'intervento di rinnovo edilizio deve essere orientato a facilitare una lettura chiaramente datata dell'operazione, sia pur rapportata al contesto storico-ambientale. Grado di intervento attribuito: ristrutturazione urbanistica mediante unità minima di intervento.
La «Classe 5 - demolizione» comprende edifici e/o parti di edifici e/o costruzioni di cui è prevista la demolizione. Grado di intervento attribuito: demolizione.

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