Si comincia con il federalismo fiscale a modificare lo stato italiano in un'ottica moderna che lascia alle spalle deleterie nostalgie post-rinascimentali. È il primo passo necessario per arrivare allo stato federale vero che rappresenta l'unica soluzione possibile per salvare il paese dalla disgregazione. Così il governo (testo di Rosella Rega) presenta il provvedimento preso:
Il governo, nella riunione del consiglio dei Ministri dell'11 settembre scorso, ha approvato in via preliminare il disegno di legge delega sul federalismo fiscale dando così attuazione all’articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.
L’obiettivo è quello di sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica con i parametri della spesa standard, così da garantire massima responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
L'obiettivo di coniugare efficienza, responsabilizzazione e solidarietà è stato raggiunto - ha dichiarato il ministro per la semplificazione normativa Calderoli nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine del consiglio dei Ministri. Poichè - ha aggiunto - il testo approvato è stato messo a punto con il concorso di tutti, rappresentanti di forze politiche ma anche istituzionali di comuni, province e regioni. Con questo provvedimento - ha infine affermato il ministro - vengono garantiti i diritti costituzionali in tutto il territorio nazionale.
I tempi di attuazione del federalismo:
L’obiettivo è quello di sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica con i parametri della spesa standard, così da garantire massima responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
L'obiettivo di coniugare efficienza, responsabilizzazione e solidarietà è stato raggiunto - ha dichiarato il ministro per la semplificazione normativa Calderoli nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine del consiglio dei Ministri. Poichè - ha aggiunto - il testo approvato è stato messo a punto con il concorso di tutti, rappresentanti di forze politiche ma anche istituzionali di comuni, province e regioni. Con questo provvedimento - ha infine affermato il ministro - vengono garantiti i diritti costituzionali in tutto il territorio nazionale.
I tempi di attuazione del federalismo:
- il 18 settembre prossimo il provvedimento verrà discusso ufficialmente in conferenza unificata per poi tornare in consiglio dei Ministri, probabilmente in coincidenza con il varo della finanziaria, per l'approvazione definitiva;
- esame parlamentare del disegno di legge;- la delega contenuta nel provvedimento, concede al Governo ventiquattro mesi (dall'entrata in vigore della legge), per varare uno o più decreti legislativi attuativi. Altri due anni sono concessi per interventi integrativi e correttivi;
- un altro periodo transitorio è previsto per il passaggio dalla spesa storica a quella standard.
- entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale composta da un numero eguale di rappresentanti tecnici per ciascun livello di governo, al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi.
- I decreti legislativi prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza Unificata della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali.
L’attuazione del federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita. Di conseguenza, i decreti legislativi individuano meccanismi idonei ad assicurare:
L’attuazione del federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita. Di conseguenza, i decreti legislativi individuano meccanismi idonei ad assicurare:
a) le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo;
b) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo assoluto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.
Di seguito vediamo i principi e criteri per l'attuazione del federalismo fiscale:
- autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo
- attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, secondo il principio di territorialità;
- superamento graduale del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali;2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario;
- esclusione doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
- tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, in modo da favorire corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
- previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato: 1. istituire tributi regionali e locali; 2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia;
- facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
- esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; - previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
- definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
- premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni;
- autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo
- attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, secondo il principio di territorialità;
- superamento graduale del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali;2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario;
- esclusione doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
- tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, in modo da favorire corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
- previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato: 1. istituire tributi regionali e locali; 2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia;
- facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
- esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; - previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
- definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
- premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni;
- garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;
- flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- semplificazione del sistema tributario, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
- lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
- trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;
- razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
- definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
- territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
- tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.
- flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- semplificazione del sistema tributario, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
- lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
- trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;
- razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
- definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
- territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
- tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.
Insomma, se correttamente attuato, dovrebbero venir meno quegli sperperi, soprattutto a livello locale e soprattutto attuati da amministrazioni di sinistra, che finiscono col vessare i cittadini in cambio di circenses di cui tutti si può fare a meno, che in genere servono semplicemente a dare del grano a militanti o attivisti o göbbelsini e agit-prop travestiti da "artisti" o per costruirsi "piramidi" personali che sanno tanto di rivisitazione del culto della personalità.
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