lunedì 28 luglio 2008

Un PEEP che viene da lontano (III)


Brembio. PEEP, terza puntata, dedicata ai miei lettori brembiesi. È tutto molto curioso, lo svolgersi degli eventi, la stesura dei documenti, le parole che si divertono a ribalzare per una piazza amplificate da un microfono. Una serata, quella del 4 luglio, da ricordare per gli elettori brembiesi; forse da far disperdere nei meandri del dimenticatoio da parte di altri. A maggior ragione da parte di chi ha usato quella adunata come palco d’un assaggio del primo comizio elettorale. Curioso l’ordine del giorno che al punto 6, quello rinviato, recitava “Esame e approvazione modifica alla convenzione stipulata con la Coop G. Fanin” e non come successivamente - come avevo suggerito nella Conferenza dei Capigruppo del 19 luglio - appariva nell’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio, quello del 26 luglio, sabato scorso: “Esame e approvazione modifiche alla convenzione del P.E.E.P di Via Ada Negri”. Scherzi d’una notte d’inizio estate, tanto per parafrasare.
Scherzi, sogni, incubi, lapsus. Sì, forse lapsus, lapsus freudiani: quel punto messo all’ordine del giorno, i gustosi refusi della convenzione portata ad approvazione nell’ultimo Consiglio. Un lapsus è qualcosa di curioso che solletica soprattutto la fantasia di chi ascolta, o legge: certo, nulla più. Perché, poi, si dovrebbe dubitare che le cose non siano state fatte bene? Forse, sì, in modo un po' troppo superficiale… Perché?
La minoranza compatta - ricordo - rappresentata in Consiglio dai due capigruppo dei due gruppi di minoranza, è uscita dall’aula al momento del voto, dopo aver chiesto l’invio degli atti al difensore civico che per Statuto è l’organo di controllo, intendendo con questo gesto indicare di non voler assolutamente legittimare, neppure con il voto contrario, quanto stava avvenendo. Ma prima di fare questo si è presa la briga di sottolineare l’opportunità di alcuni emendamenti alla bozza di convenzione post-bando in discussione. E cioè di modificare l’articolo 8 nell’ultimo comma là dove si dava alle cooperative la responsabilità del collaudo e non solo il pagamento delle sue spese prima di consegnare le opere d’urbanizzazione al Comune, e là dove si autorizzava “comunque” le due cooperative a spartirsi il lotto unico previsto dal bando. Almeno la decenza di togliere quel “comunque”, insomma. Ed un terzo emendamento a garanzia dei soci assegnatari che non era molto capito da gran parte della maggioranza fors’anche per le obiezioni sulla sua effettiva efficacia.
Ma nel documento in discussione vi erano tanti lapsus, fratelli di quel punto all’ordine del giorno ricordato più su, che chiamarli errori materiali appare un eufemismo, da suggerire per decenza, cosa però di difficile accadimento, un nuovo passaggio in Consiglio, se, così com’era presentato, quello di sabato era legittimo per quella sede.
Ricordiamo che la convenzione nella stesura presentata in Consiglio appare un atto tra il Comune e le due Cooperative, non tra Comune ed un’entità che le rappresenti come un tutt’uno. Ciò che importa per la convenzione [a posteriori del bando] è che il progetto da approvare sia complessivo, poi… “Le due cooperative assegnatarie sono [comunque] autorizzate, una volta approvato il progetto complessivo dell’intervento, a dividersi l’area assegnata in due lotti anche se con diverse superfici, in modo che una realizzi l’intervento sul mappale 767 e l’altra sui mappali 768-772”. La convenzione oltre che nell’incipit anche nel seguito tratta come due entità distinte le due associate, eccettuato un unico caso. Ma che dire dei lapsus-refusi che imperversano. Superficialità? Si ha l’impressione che la Giunta e la maggioranza non abbiano proprio letto il documento con la necessaria attenzione. Così già nell’ultimo capoverso della premessa: “Tutto ciò premesso ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti convengono quanto segue, con riserva dell’esecutività di legge per quanto riguarda il Comune e in modo fin d’ora definitivo ed impegnativo per la Cooperativa, che si obbliga anche per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”. “Cooperativa”, come? Un errore materiale, concediamolo, il wordprocessor è più indulgente della buona vecchia penna d’un tempo. Gli errori si fanno perché si correggono con meno fatica.
Ma che dire dell’articolo 3, che recita: “Il possesso verrà trasferito alla Cooperativa con la esecutività della presente convenzione”. A quale cooperativa, visto che si usa il singolare. Suvvia! altro errore materiale. E l’articolo 8 che inizia così: “La Cooperativa nei confronti del Comune si obbliga:…”. Trascuratezza, certo. Dopo l’assegnazione si è andati a modificare la convenzione del 1999 solo nelle parti che interessavano, correggendo sì una grossa svista quale la mancanza, in uno dei tanti passaggi, della durata della concessione in diritto di superficie, ma inserendo altre cose come la possibilità del passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà che in precedenza non c’era, tanto che lo stesso bando recitava: “Il lotto di terreno verrà assegnato in diritto di superficie.”
Va detto che se non si è corretto l’incipit dell’articolo 8 si è intervenuti però sugli ultimi due capoversi (uno dei quali e quello del collaudo eseguito “a cura e spese” di cui si diceva) dove fa la sua comparsa il termine “Cooperative”.
Ma, cosa buffa, l’articolo 9 ripropone il ripetuto colpo si sonno, al secondo comma: “I termini di ultimazione dei lavori relativi agli edifici potranno essere prorogati, a richiesta della Cooperativa, …” eccetera eccetera.. E poi, si corregge l’inizio dell’articolo 10: “Per la violazione o l’inadempienza degli obblighi convenzionali assunti dalle Cooperative (…)”, e la lettera “g” del numero “1” del primo comma, quella della spartizione di cui si diceva, ma si lascia al singolare altra lettera e numero sempre costituenti il primo comma: la lettera “f” che recita “qualora la Cooperativa non provveda all’integrale pagamento del corrispettivo”; il numero 7: “È prevista l’applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell’1% e un massimo del 6% dell’importo delle opere eseguite “ eccetera, eccetera.
Si è posto mano infine, correggendolo, all’articolo 14, che specifica che le spese relative a questo pastrocchio, pardon all’atto, “sono a carico delle Cooperative”, all’art. 15 che specifica con l’elezione del domicilio che le parti sono chiaramente tre; all’articolo 16 che recitando “La risoluzione delle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri da nominarsi in numero di uno per ciascuna delle parti ed un terzo del Presidente del Tribunale di Lodi in ricorso della parte più diligente e previo avviso dell’altra”, cioè in caso di inadempienze l’articolo indicherebbe che le due cooperative rispondano in solido.
Ciliegina sulla torta è comunque l’articolo 19 che recita: “La presente convenzione è fin d’ora vincolante per la Cooperativa e lo diverrà, per il Comune, ad intervenuta sua approvazione nelle forme di legge”.
Morale della favola: la gatta frettolosa fece i gattini ciechi.

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