sabato 10 luglio 2010

Caccia ristretta

Una buona notizia: dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale il Friuli Venezia Giulia ha dovuto adeguare i propri territori di caccia alle Direttive UE, secondo cui la superficie delle aree interdette all'attività venatoria non può essere inferiore al 10 per cento del territorio agrosilvopastorale nella Zona Alpi, e al 20 per cento nella Zona Pianura. Di seguito in sintesi la sentenza.
CACCIA - Art. 48, c. 6 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13/2009 - Sottoposizione dell’intero territorio regionale al regime della zona faunistica delle Alpi - Contrasto con l’art. 10, c. 3 L. n. 157/1992 - Illegittimità costituzionale. L’ art. 48, comma 6, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l’intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all’art. 10, c. 3, della L. n. 157/1992, in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica (sentenza n. 165 del 2009). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 1 luglio 2010, n. 233
Sono cinque distretti venatori che hanno subito dei ridimensionamenti secondo i nuovi parametri, come annuncia una nota della Giunta che su proposta dell'assessore alle Risorse agricole, naturali e forestali, Claudio Violino, ha approvato la nuova perimetrazione delle aree protette nei distretti non compresi nella Zona faunistica delle Alpi: n.8 Alta Pianura Udinese, n.5 Colline Moreniche, n.9 Alta Pianura Pordenonese, n.11 Bassa Pianura Pordenonese, n.10 Bassa Pianura Udinese.
L'Amministrazione, dopo avere definito l'ambito che comprende la Zona Alpi della caccia, e la Zona Pianura, seguendo le indicazioni dei regolamenti della UE ha ridisegnato la mappatura delle oasi faunistiche, delle aree-rifugio e delle aree di ripopolamento. Le modifiche al territorio cacciabile si rifletteranno ora sul numero massimo di cacciatori per ciascuna riserva, che dovrà essere rideterminato dalla Regione sulla base della nuova mappatura.
La sentenza riguardava anche altri aspetti, come quello sotto riportato.
CACCIA - Indicazione delle specie cacciabili - Art. 18 L. n. 157/1992 - Standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Regioni a statuto speciale - Art. 37, cc. 1 e 2 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13/2009 - Illegittimità costituzionale. L’art. 37, commi 1 e 2, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione ai sensi dell’art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell’individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò risulta confermato dall’art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale». In attuazione della menzionata normativa, l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale e, quindi, anche nell’ambito delle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 1 luglio 2010, n. 233

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