martedì 6 luglio 2010

Il babau

Poiché la normativa richiede precisione nelle citazioni, la rilettura di precedenti post di questo blog ed un breve inserto relativo all'argomento su Fatti e Parole, mi ha convinto della necessità di fissare l'attenzione di chi sia interessato all'argomento su alcuni dettagli.
L'attuale caccia alle nutrie è permessa dalla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 «Contenimento della nutria (Myocastor Coypus)» pubblicata sul BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002. Le finalità sono contenute nel primo comma dell'articolo 1: «La Regione tutela la biodiversità locale, le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua ed il suolo; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il controllo di alcune componenti dell’ecosistema, anche attraverso l’utilizzo di metodi selettivi di contenimento, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)». Nel secondo comma dello stesso articolo limita il campo di intervento: «La presente legge si applica, per le finalità di cui al comma 1, alle comunità o popolazioni di nutria (myocastor coypus) presenti sul territorio regionale». Questo significa che, pur in conformità con le leggi nazionali, regioni diverse possono essere (e con tutta probabilità lo sono) in modo diverso.
È un dato importante, da tenere a mente, poiché il Myocastor Coypus è diffuso in tutto il territorio nazionale, particolarmente in tutta la pianura padana dove si è integrato molto bene nel territorio diventando un elemento dell'ecosistema.
L'articolo 2 della legge lombarda stabilisce le funzioni delle Province e dei Comuni, sia per quanto riguarda le modalità di contenimento che lo smaltimento delle carcasse di animali morti. Alle Province e solo alle Province spetta la predisposizione dei piandi di contenimento. I sindaci sono chiamati in causa in termini di competenza solo come «becchini»: ad esempio nel comma 2bis si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dei due precedenti commi il sindaco del comune di competenza può autorizzare il sotterramento delle carcasse.
L'articolo 3, quello cui si fa riferimento nei testi citati nell'incipit di questo post, è quello che stabilisce le metodologie di contenimento. È il caso di riportarlo integralmente:
«Art. 3. Metodologie di contenimento - 1. Il contenimento delle nutrie avviene preferibilmente con i metodi di controllo selettivo della fauna selvatica di cui all’articolo 41 della l.r. 26/1993 e con trappole e conseguente eliminazione dell’animale mediante l’utilizzo di narcotici.
Le province, a seguito dei monitoraggi di cui all’articolo 4, comma 1, constatata l’inefficacia dei predetti metodi, possono, in deroga all’articolo 41, comma 3, della l.r. 26/1993 e d’intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie e con adeguato coordinamento e formazione dei partecipanti, autorizzare l’abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dell’ausilio della polizia provinciale e di agentivenatori volontari, delle associazioni venatorie e dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli muniti di licenza di caccia.
2. Il contenimento delle nutrie nelle aree protette dev’essere conforme a quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), salvo diversi accordi con gli enti gestori.»
L'articolo 3 della legge è stato modificato nell'attuale stesura da un emendamento di due allora consiglieri regionali del Partito democratico Antonio Viotto e Gianfranco Concordati, introdotto nella Legge Regionale 23 dicembre 2008, n. 33 «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009», pubblicata nel BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2008. Già la sola considerazione dell'ambito in cui la norma è stata inserita, i presentatori stessi e l'ambito territoriale di rappresentanza elettorale inviterebbero ad aprire una parentesi che porterebbe lontano, e che non mi interessa qui approfondire. Diciamo soltanto che questo emendamento apre la possibilità alle doppiette di soddisfare la loro repressione, con ovvia soddisfazione degli agricoltori, perché più nutrie si ammazzano, più si può andare a mendicare al Pirellone o nelle sedi provinciali. Ma andiamo avanti, perché c'è anche un'altra faccia della normativa che va considerata.
L'articolo 4 stabilisce il monitoraggio delle popolazioni (di nutrie ovviamente). È utile riportare integralmente anche questo articolo.
«Art. 4. Monitoraggio delle popolazioni - 1. Le Province effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale ed all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
2. Le Province, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, curano l’effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale e all’INFS una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.»
Non ho la presunzione di pensare che questo monitoraggio non sia fatto. Sarebbe interessante però se le Province, posto il fatto che non lo facciano già, mettessero a disposizione dei cittadini, magari con un'esposizione all'albo pretorio dei singoli comuni le risultanze, le relazioni od una loro sintesi. Semplicemente per capire se quanto localmente si dice attraverso i megafoni della propaganda è supportato da dati provati. In fin dei conti l'agricoltore citato nel precedente post dice «Da quest'anno le nutrie sono quasi scomparse, per noi un problema, una preoccupazione in meno». E allora che ci stanno a fare tanti sproloqui dei diretti interessati alla mattanza sulle pagine del Cittadino? Per giustificare una rumorosa rimpatriata?
E veniamo all'articolo 5, quello più interessante per gli agricoltori e che li spinge a fare il pianto greco, che, come racconta l'anziano agricoltore citato, non sempre riesce nello scopo.
«Articolo 5. Indennizzo dei danni - 1. I danni provocati dalle nutrie alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, intendendosi per tali anche le opere idrauliche e gli argini, sono indennizzati ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 26/1993».
È ben evidente che se non faccio la manutenzione degli argini, cosa che dovrei fare comunque anche in assenza di nutrie sui miei terreni, posso addossare sui docili animali che vivono nei miei fossi ogni colpa: loro non parlano, non possono difendersi, e soprattutto non votano. Lo stesso vale per le coltivazioni: se qualcosa va male ho una scusa per batter cassa, e se l'accadimento è concomitante con un'elezione, forse un po' di fieno lo metto in cascina.
L'ultimo articolo della legge contiene disposizioni finanziarie relative al 2002.
Ormai si stanno diffondendo, per fortuna, altre idee che non quelle recepite da una legge ormai vecchia, prodotte da una maggiore conoscenza scientifica del problema. Sappiamo che i metodi medioevali sono i primi a farsi strada nella mente di chi deve dare una risposta a quello che sembra un problema. Sarebbe veramente il caso che si mettesse da parte a livello politico l'arroganza e la rincorsa al consenso e si cercasse di ascoltare realmente chi studia i fenomeni su cui si deve intervenire. Ed almeno riflettere sul fatto, come ricorda la LAV veronese su L'Arena, che «lo stesso Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, massima autorità scientifica nazionale in materia di fauna selvatica, è consapevole che non si possa ormai pensare all’eradicazione della nutria dai nostri territori», dove per territori possiamo intendere non solo quelli veneti, ma tutta la pianura padana. Non è pensabile, insomma che questo animale, il Myocastor coypus, che come ci insegnano i biologi esiste da circa 30.000.000 (30 milioni) di anni in quanto i suoi reperti fossili risalgono all'Oligocene, decida d'estinguersi per far piacere a qualche sindaco in cerca di consenso o a qualche presidente di Provincia.

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