martedì 28 ottobre 2008

Sfratti e pubblico impiego

Sono dell’opinione che, di fronte alla disinformazione su certi temi dell’operato del governo generata dagli adepti del minculpop ombra piazzati “scientificamente” nei media, sia, per chi crede l’onestà intellettuale un dovere, imprescindibile contribuire, nel piccolo, a dare spazio anche a ciò che di buono fatto viene relegato, alla faccia dello strapotere attribuito al premier, spesso negli angoli tra le quinte dei teatrini mediatici, giornali e tg, dove si recita la commedia dell’obiettività e della par condicio.
Così riporto qui due notizie forse di non grande interesse, ma utili o interessanti. La prima riguarda la proroga degli sfratti. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2008 il decreto-legge n. 158, recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali” proposto dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli. Con questo provvedimento il governo si propone di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa – in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa – per le categorie sociali con reddito annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap (con invalidità superiore al 66 per cento), purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica anche ai conduttori aventi figli fiscalmente a carico. Come conseguenza del decreto, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni capoluogo delle aree metropolitane e ai comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
Il secondo provvedimento riguarda la pensione e l’esonero nel pubblico impiego. I dipendenti pubblici, tranne il personale della scuola, con 35 anni di anzianità di servizio, per gli anni 2009-2011 può ottenere un esonero, cioè una sospensione del rapporto di lavoro, di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni e percepire un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto per competenze fisse ed accessorie, e maturare i contributi in misura intera. Se il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70%. La richiesta di esonero deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno (a condizione che entro l'anno solare sia raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva) e non è revocabile. L'esonero non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità, purché non a favore di amministrazioni pubbliche o di società e consorzi dalle stesse partecipati. Circa il trattenimento in servizio, la nuova normativa distingue una fase transitoria da una a regime. La differenza rispetto alla precedente normativa (art.16 decreto legislativo 503/92) è nella facoltà attribuita all'amministrazione di avvalersi o no del dipendente anche dopo che abbia maturato il diritto di andare in pensione. Sulla risoluzione del rapporto di lavoro le norme sono immediatamente applicabili e l'amministrazione pubblica è tenuta a rispettare il preavviso di 6 mesi dopo che il dipendente abbia raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.

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