Come si sa, è stato pubblicato nella G.U. n. 237 del 9 ottobre 2008 il decreto-legge n. 155 che riguarda le misure urgenti per garantire stabilità del sistema creditizio e continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. Elenco i punti di maggior rilievo:
- Il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
- La sottoscrizione può essere effettuata purché vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della stessa banca (con durata minima di 36 mesi).
- La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, di determinati elementi, come l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca, e le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente.
- Qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria.
- Il Ministero dell'Economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Ulteriori misure per facilitare il finanziamento delle banche italiane sono state prese ieri col decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, secondo cui il Ministero dell'Economia e delle finanze può effettuare operazioni di scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche. Gli oneri per tali operazioni a carico delle banche sono stabiliti in base alle prevalenti condizioni di mercato. Allo stesso scopo, il Ministero dell'Economia e delle finanze può rilasciare la garanzia dello Stato su operazioni di prestito titoli, stipulate da banche italiane con soggetti privati anche non bancari.
Commentando il provvedimento che dovrebbe recepire le linee guida del piano Ue, approvate dall’Eurogruppo, Tremonti ha detto che il provvedimento varato dal Governo prevede una serie di interventi che arrivano fino “al commissariamento delle banche”. Per sostenere il piano che “non punta a salvare gli istituti di credito, ma a tutelare le banche, saranno stanziate le risorse necessarie”. Lo Stato garantirà per cinque anni i bond emessi dalle banche italiane entro il 31 dicembre 2009. Per fronteggiare la grave crisi di liquidità “la garanzia statale” può essere estesa anche a “finanziamenti, erogati dalla Banca d'Italia a istituti di credito italiani o succursali di banche estere operanti in Italia”. Per quanto riguarda invece l'eventuale ripercussione sulle finanze pubbliche Tremonti ha affermato che le misure anticrisi varate dal Cdm “avranno, per ora un impatto zero sui saldi della Finanziaria”.
- Il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
- La sottoscrizione può essere effettuata purché vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della stessa banca (con durata minima di 36 mesi).
- La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, di determinati elementi, come l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca, e le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente.
- Qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria.
- Il Ministero dell'Economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Ulteriori misure per facilitare il finanziamento delle banche italiane sono state prese ieri col decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, secondo cui il Ministero dell'Economia e delle finanze può effettuare operazioni di scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche. Gli oneri per tali operazioni a carico delle banche sono stabiliti in base alle prevalenti condizioni di mercato. Allo stesso scopo, il Ministero dell'Economia e delle finanze può rilasciare la garanzia dello Stato su operazioni di prestito titoli, stipulate da banche italiane con soggetti privati anche non bancari.
Commentando il provvedimento che dovrebbe recepire le linee guida del piano Ue, approvate dall’Eurogruppo, Tremonti ha detto che il provvedimento varato dal Governo prevede una serie di interventi che arrivano fino “al commissariamento delle banche”. Per sostenere il piano che “non punta a salvare gli istituti di credito, ma a tutelare le banche, saranno stanziate le risorse necessarie”. Lo Stato garantirà per cinque anni i bond emessi dalle banche italiane entro il 31 dicembre 2009. Per fronteggiare la grave crisi di liquidità “la garanzia statale” può essere estesa anche a “finanziamenti, erogati dalla Banca d'Italia a istituti di credito italiani o succursali di banche estere operanti in Italia”. Per quanto riguarda invece l'eventuale ripercussione sulle finanze pubbliche Tremonti ha affermato che le misure anticrisi varate dal Cdm “avranno, per ora un impatto zero sui saldi della Finanziaria”.
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